Matteo Gabbia, difensore del Milan, è stato squalificato in vista della prossima sfida contro il Torino. Il comunicato del Giudice Sportivo

Matteo Gabbia AC Milan Milan-Bologna 2-2 Serie A 2023-2024

Milan-Rennes, Gabbia: "Pensiamo solo a noi. Migliorato? Dico che..." | VIDEO

(fonte: legaseriea) Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, Mastrandrea, dopo la 36esima giornata del massimo campionato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA HENRY Thomas (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi.

CALCIATORI NON ESPULSI: LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SU GABBIA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Matteo Gabbia AC Milan Milan-Cagliari 5-1 Serie A 2023-2024, la decisione del Giudice Sportivo

GABBIA Matteo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOOPMEINERS Teun (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ALLENATORI

NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)GASPERINI Gian Piero (Atalanta)

ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 CACCIA Nicola (Frosinone): per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo; Infrazione rilevata da un Assistente.

AMMENDE A SOCIETA': LE SCELTE DEL GIUDICE SPORTIVO

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sesko e Zirkzee, obiettivi complicati. Le ultime

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