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RASSEGNA STAMPA

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva sulla delibera di vendita

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva
Secondo quanto riporta l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' il Tar ha respinto la richiesta di sospendere la vendita di San Siro a Milan e Inter. Si attende dunque il rogito prima che scatti il vincolo della Soprintendenza
Redazione PM

Il 30 settembre il Consiglio del Comune di Milano ha approvato la delibera della vendita dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora il prossimo passaggio dovrebbe essere il completamento delle pratiche di rogito e il pagamento della prima rata, pari a 73 milioni di euro. Il rogito dovrà essere completato tassativamente entro il 10 novembre. In quella data, infatti, scatterà il vincolo storico-architettonico della Soprintendenza sul secondo anello del 'Giuseppe Meazza', oltre il quale questa parte dell'impianto non potrà essere abbattuta. Nel frattempo, i due club hanno creato una Holding che si occuperà dell'acquisto dell'area di San Siro. Sempre in merito al futuro dello stadio dei due club milanesi giungono importanti notizie dall'edizione milanese del 'Corriere della Sera'. Ecco di che cosa si tratta.

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospendere la vendita

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Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta - avanzata dall'Associazione Gruppo verde San Siro e da alcuni abitanti della zona - di sospendere la delibera della vendita a Milan e Inter. Il tribunale ha fissato l'udienza per l'11 novembre, dando modo alle squadre di concludere in tempo le pratiche di rogito. La motivazione addotta è stata la seguente: "contrariamente a quanto dedotto nell’istanza di misura cautelare monocratica urgente contenuta nei motivi aggiunti, non è prospettabile un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire di attendere l’esame della domanda cautelare in sede collegiale".


E ancora: "dall’imminente acquisizione di efficacia della deliberazione consiliare impugnata con i motivi aggiunti e dalla possibile stipula del contratto di compravendita, non è configurabile un pregiudizio attuale rispetto agli specifici interessi di cui sono portatori i ricorrenti, i quali deducono di subire dei danni dalle trasformazioni urbanistico edilizie e dall’avvio di lavori che non sono di immediata attuazione".