MILAN NEWS - Quando il Milan si troverà a dover definire le politiche contabili del bilancio al 30 giugno 2021 valuterà se fare o meno ricorso alla norma, inserita nel Decreto Agosto, che consente a tutte le società di non imputare a conto economico la quota di ammortamenti relativa all'anno 2020, pur rimanendo essa fisicamente deducibile sia per l'IRES che per l'IRAP. Questo emerge dal verbale dell'assemblea degli azionisti del Milan, che si è tenuta il 28 ottobre, come riportato da Calcio e Finanza. In quella circostanza, il Chief Operating Officier del club, Roberto Masi, ha spiegato la posizione del club ai soci, riuniti al Teatro Manzoni di Milano o collegati in video conferenza. Rispondendo a una domanda di Filippo La Scala, per conto dell'Associazione Piccoli Azionisti, il Chief Operating Officier ha dichiarato: "In questo momento la società non ha ancora deciso la politica da adottare per l'esercizio 2020/2021 e pertanto la possibilità fornita dal richiamato decreto legge di sospensione del tutto o in parte l'imputazione contabile degli ammortamenti sarà valutata dalla società in corso di esercizio". Masi ha anche spiegato che le previsioni del decreto hanno decorrenza a partire dal 15 agosto e dunque non hanno impatti sul bilancio del 30 giugno 2020.
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Milan, si ragiona sulla sospensione degli ammortamenti per un anno
MILAN NEWS - Il Decreto Agosto prevede la possibilità di sospendere gli ammortamenti per un anno. Il Milan ci ragiona su. Le ultime.
L'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall'art. 2426 co.1 n.2 del Codice Civile, che disciplina l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per ciò, le imprese possono non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio. Queste quote, comunque, devono essere poi eventualmente imputate nel conto economico relativo all'esercizio successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di conseguenza il piano di ammortamento originario. Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della "norma stoppa ammortamenti", avrà l'obbligo di accantonare in una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non imputata a conto economico. In caso di incapienza degli utili, la riserva è da integrare con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza di queste, con gli utili futuri.
La Nota Integrativa dovrà fornire anche le seguenti informazioni: dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile con indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sul risultato economico d'esercizio; indicare gli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e i conseguenti effetti.
Con riferimento all'ambito fiscale, è previsto che la deducibilità degli ammortamenti resta valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Di conseguenza si crea così un disallineamento tra i valori fiscali e civili dei bene che comporterà l'iscrizione di un fondo per imposte differite.
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