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Caso Acerbi-Juan Jesus, graziato il difensore dell’Inter: ecco il vero motivo

Fabio Barera Redattore 
Ecco, di seguito, la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio di presunto razzismo tra Francesco Acrerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli

Nella giornata odierna era atteso un esito sulla sentenza del Giudice Sportivo in merito alle presunte offese razziste di Francesco Acerbi e Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. Ecco, dunque, la sua decisione nel comunicato emesso.

Il comunicato del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus

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"Il Giudice Sportivo,

Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;

Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;

Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;


Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata

di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)". LEGGI ANCHECalciomercato Milan – Nuovo centrocampista, idea Højbjerg: le ultime news >>>


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